TABELLA DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO (secondo la vigente tabella del Tribunale di Milano) |
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RAPPORTO DI PARENTELA | VALORE MEDIO | VALORE MASSIMO | |
Per ogni Genitore | da € 163.990,00 | da € 327.990,00 | |
Per ogni Figlio | da € 163.990,00 | da € 327.990,00 | |
Per il Coniuge o Convivente | da € 163.990,00 | da € 327.990,00 | |
Per ogni Fratello | da €  23.740,00 | da € 142.420,00 | |
Per ogni Nonno | da €  23.740,00 | da € 142.420,00 |
Per congiunto si intende: colui che é legittimato a chiedere il risarcimento del danno da perdita parentale. Da intendersi anche come la persona convivente non legata da un rapporto di parentela.
A seguito della morte di una persona verificatasi in conseguenza di un incidente causato dalla condotta illecita altrui, coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, ove ne provino l'esistenza, al risarcimento del danno alla propria integritá psico-fisica, patita a causa dell'evento luttuoso che li ha colpiti. Tale tipologia di danno viene comunemente detto "danno da perdita parentale" o "danno tanatologico". Il calcolo danni da perdita parentale si basa su un sistema a punti elaborato dal Tribunale di Roma, aggiornato ai valori diffusi per il 2014, per cui il corrispettivo economico del danno é determinato mediante l’attribuzione di un punteggio numerico da moltiplicarsi per una somma di denaro che costituisce il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.
Il sistema di calcolo danni tiene inoltre conto di taluni ulteriori parametri al fine di calibrare al meglio il risarcimento in relazione alla situazione concreta. In particolare rilevano la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, per cui puó derivare la riduzione fino ad 1/3 del punteggio complessivo, nonché il fatto che la vittima fosse l’unico familiare e/o l’unico convivente del sopravvissuto, circostanze che diversamente determinano una maggiorazione del punteggio.