TABELLA DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO   
(secondo la vigente tabella del Tribunale di Milano)
RAPPORTO DI PARENTELA VALORE MEDIO VALORE MASSIMO
Per ogni Genitore da € 163.990,00 da € 327.990,00
Per ogni Figlio da € 163.990,00 da € 327.990,00
Per il Coniuge o Convivente da € 163.990,00 da € 327.990,00
Per ogni Fratello da €  23.740,00 da € 142.420,00
Per ogni Nonno da €  23.740,00 da € 142.420,00
MODULO DI CALCOLO
valido per i TRIBUNALI di ROMA, Crotone, Lanusei, Frosinone, Rieti, Viterbo

Etá del congiunto*

CONVIVENZA E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE


*: previa prova dell’effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare
Ammontare del risarcimento: €

Per congiunto si intende: colui che é legittimato a chiedere il risarcimento del danno da perdita parentale.
Da intendersi anche come la persona convivente non legata da un rapporto di parentela.

A seguito della morte di una persona verificatasi in conseguenza di un incidente causato dalla condotta illecita altrui, coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, ove ne provino l'esistenza, al risarcimento del danno alla propria integritá psico-fisica, patita a causa dell'evento luttuoso che li ha colpiti. Tale tipologia di danno viene comunemente detto "danno da perdita parentale" o "danno tanatologico".

Il calcolo danni da perdita parentale si basa su un sistema a punti elaborato dal Tribunale di Roma, aggiornato ai valori diffusi per il 2014, per cui il corrispettivo economico del danno é determinato mediante l’attribuzione di un punteggio numerico da moltiplicarsi per una somma di denaro che costituisce il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.

Il sistema di calcolo danni tiene inoltre conto di taluni ulteriori parametri al fine di calibrare al meglio il risarcimento in relazione alla situazione concreta. In particolare rilevano la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, per cui puó derivare la riduzione fino ad 1/3 del punteggio complessivo, nonché il fatto che la vittima fosse l’unico familiare e/o l’unico convivente del sopravvissuto, circostanze che diversamente determinano una maggiorazione del punteggio.

FATTORI CHE DETERMINANO L’ENTITÀ DEL RISARCIMENTO:

  • Rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto; a tal proposito è bene precisare che il convivente che rivendica il diritto al risarcimento deve dare prova di avere avuto una relazione stabile e prolungata nel tempo con il defunto.
  • Età del congiunto, il danno è tanto maggiore quanto minore è l’età del congiunto superstite; tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psico-fisico;
  • Età della vittima, anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all’età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
  • Convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima e il superstite.
  • Presenza di altri conviventi o familiari non conviventi (fino al 2 grado di parentela), il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell’assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.